Cancellazione protesti

La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico è regolamentata dalla Legge 18/08/2000, n. 235.

La domanda di cancellazione del protesto dal Registro Informatico può essere presentata al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio nel caso in cui il debitore abbia effettuato il pagamento del titolo entro 12 mesi dalla levata del protesto, sia stato protestato illegittimamente/erroneamente, sia stato riabilitato dal Tribunale competente oppure abbia costituito un deposito cautelativo presso un'Azienda di credito.

Per quanto riguarda gli assegni, la normativa non prevede la cancellazione del protesto, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Di conseguenza, il debitore che provvede al pagamento dell'assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente presentare domanda di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio.

Tale procedura dovrà essere seguita anche nel caso il debitore abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto.

La domanda dovrà essere corredata dal titolo quietanzato, l'atto di protesto, la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese o interessi (in assenza delle ricevute, l'interessato potrà compilare l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) o il provvedimento di riabilitazione.

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile dirigente dell'ufficio, dopo aver accertato la regolarità del pagamento o l'erroneità del protesto, accoglie la domanda e, di conseguenza, ne dispone la cancellazione.

Il provvedimento dovrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto.

In caso di rigetto dell'istanza di cancellazione del protesto, l'interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Domanda di riabilitazione
La domanda di riabilitazione va presentata tramite Istanza (in bollo) al Presidente del Tribunale